Riferimenti Normativi
Art. 7 (comma 1), art. 8, art. 9, art. 14 (comma 1, 9) del d.lgs. 23/2011
Art. 13 del d.l. 201/2011, art. 1, art. 2 e art. 3 del d.l. 102/2013 convertito con la l. 124/2013.
Il 18 dicembre 2023 è in scadenza il saldo IMU da calcolare su una base imponibile determinata dalla rendita catastale rivalutata ed aumentata di un determinato coefficiente, invece per i terreni agricoli per il calcolo viene preso come punto di riferimento il reddito dominicale aumentato e poi moltiplicato con uno specifico moltiplicatore. A tal punto occorre verificare le aliquote stanziate annualmente dal Comune di ubicazione dell’immobile e procedere al calcolo del saldo.
I soggetti passivi sono: il proprietario, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa, o il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto.
Nota: Per i contratti di comodato vi è una novità sostanziale introdotta con il comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019, che alla lettera c) prevede la riduzione della base imponibile al 50 per cento, si riporta un estratto:
“[…]per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all’immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.”
comma 747, articolo 1, della legge n. 160/2019
Per maggiori informazioni contatta lo Studio Matteucci Mauro al 3924858498 oppure per e-mail: studiomatteuccimauro@gmail.com
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